1     PREMESSA

Con il DPCM 30.4.2019, pubblicato sulla G.U. 29.5.2019 n. 124, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta, introdotto dall’art. 1 co. 621 – 627 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019 con riferimento agli inter-venti di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorchè destinati ai soggetti concessionari o affidatari (c.d. “Sport bonus”).

In pratica, è stato prorogato e ampliato il credito d’imposta concesso, in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018, dall’art. 1 co. 363 – 366 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e dal DPCM 23.4.2018 (pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130).

  • SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione:

le persone fisiche;

gli enti non commerciali;

i titolari di reddito d’impresa (imprese esercitate in forma individuale o collettiva e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti).

  • EROGAZIONI LIBERALI AGEVOLATE

Sono oggetto dell’agevolazione le erogazioni liberali:

effettuate nel corso dell’anno solare 2019; in denaro;

finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorchè destinati ai soggetti concessionari o affidatari.

Modalità di pagamento

Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

bonifico bancario; bollettino postale;

carte di debito, carte di credito e prepagate; assegni bancari e circolari.

  • MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Lo “Sport bonus” è pari al 65% delle suddette erogazioni liberali ed è riconosciuto:

per le persone fisiche e gli enti non commerciali, non titolari di reddito d’impresa, nel limite del 20% del reddito imponibile;

per i soggetti titolari di reddito d’impresa, nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.

  • PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE

Lo “Sport bonus” è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che, stando al DPCM 30.4.2019, si aprono rispettivamente il 30.5.2019 e il 15.10.2019 (le risorse sono state infatti suddivise in due tranche).

Tuttavia, con il comunicato dell’Ufficio per lo Sport del 3.6.2019, l’apertura della prima finestra temporale è stata fissata a partire dal 4.6.2019.

CIRCOLARI EUTEKNE PER LA CLIENTELA                                    NUMERO 32 – 10 GIUGNO 2019        2

La procedura per l’ottenimento dell’agevolazione deve essere osservata, stando al comunicato e alla modulistica, da tutti i soggetti interessati (persone fisiche, enti non commerciali, imprese).

5.1    PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

I soggetti interessati devono presentare un’apposita richiesta:

all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

utilizzando l’apposito modulo, reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, in base alla tipologia di contribuente (persone fisiche, enti non commerciali, titolari di reddito d’impresa);

allegando la prevista documentazione; da inviare tramite PEC.

Con riferimento alla prima finestra temporale, è stato precisato che la domanda per lo “Sport bo-nus” deve essere inviata:

tra il 4.6.2019 e il 4.7.2019;

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, indicando nell’oggetto della e-mailSport Bonus 1° finestra 2019”.

L’Ufficio per lo Sport invierà alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo e univoco.

5.2    RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE

L’Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al bene-ficio fiscale:

secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste;

sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.

Qualora l’ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento, l’Ufficio per lo Sport pubblica l’elenco degli ulteriori soggetti ammessi, sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva.

Con riferimento alla prima finestra temporale, è stato precisato che:

entro il 19.7.2019, verrà pubblicato sul sito dell’Ufficio per Sport l’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l’erogazione liberale in denaro (in tale elenco verrà indicato solo il numero di codice seriale);

nei 10 giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 29.7.2019, i soggetti indicati nell’elenco potranno effettuare l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda;

i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro 10 giorni dal ricevimento dell’erogazione, e comunque non oltre il 9.8.2019, dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l’eroga-zione in denaro;

l’Ufficio per lo Sport pubblica successivamente l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta (individuabili con il numero di codice seriale).

  • MODALITÀ DI UTILIZZO

6.1    SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA

In relazione alle persone fisiche e agli enti non commerciali, non titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta spettante:

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deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 (modello REDDITI 2020);

è utilizzabile esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiara-zione.

6.2    SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA

In relazione ai soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile:

in tre quote annuali di pari importo, in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021;

a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ufficio per lo Sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo;

solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

6.2.1   Controllo del credito d’imposta utilizzato in compensazione

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per lo Sport, pena lo scarto del modello F24.

Comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate

A tali fini, l’Ufficio per lo Sport trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, indicando i relativi codici fiscali e l’importo del credito riconosciuto a ciascuno di essi;

prima della pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito.

L’Ufficio per lo Sport trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate anche i dati di eventuali variazioni e revoche del credito d’imposta.

6.2.2    Trattamento fiscale

Lo “Sport bonus”:

non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;

deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

6.3    INCUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

I soggetti che effettuano erogazioni liberali secondo la disciplina in esame non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

7     REVOCA

Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei previsti requisiti.

Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Fonte: