Tipologie di animali

Il DM 6.6.2001 n. 289 prevede che la detrazione:

  • spetta per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
  • non compete per gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e per gli animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Spese detraibili

E’ possibile fruire della detrazione in esame per le spese relative:

  • alle prestazioni professionali rese dal veterinario (circ. Agenzia Entrate 16.11.2000 n. 207);
  • all’acquisto di medicinali specifici prescritti;
  • alle analisi di laboratorio e agli interventi presso cliniche veterinarie (circ. Agenzia Entrate 14.6.2001 n. 55 e 4.4.2017 n. 7).

Limiti di importo

La detrazione per le spese veterinarie si applica:

  • dall’1.1.2020, fino all’importo massimo di 500 euro, per la parte eccedente 129,11 euro (art. 1 co. 361 della L. 160/2019);
  • fino al 31.12.2019, fino all’importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede 129,11 euro.

Nella circolare 55/2001, l’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che:

  • il limite di spesa deve essere riferito all’ammontare complessivo delle spese sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti;
  • il diritto alla detrazione sorge in capo al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è il proprietario dell’animale (circ. Agenzia Entrate 14.6.2001 n. 55, § 1.4.2 e circ. Agenzia Entrate 4.4.2017 n. 7).

L’importo di 129,11 euro consiste in una franchigia. Pertanto, l’importo massimo delle spese che danno diritto alla detrazione è pari a:

  • 370,89 euro (500 – 129,11 euro) dall’1.1.2020 e la detrazione massima ottenibile è di 70,47 euro (370,89 x 19%);
  • 258,23 euro (387,34 – 129,11 euro) fino al 2019 e la detrazione massima ottenibile è di 49,06 euro (258,23 x 19%), arrotondato a 49 euro (cfr. C.M. 16.11.2000 n. 207/E, § 1.5.3 e circ. Agenzia Entrate 7/2018).

Documentazione da conservare

Al fine dell’agevolazione, inoltre:

  • devono essere conservate le fatture fiscali rilasciate dal professionista o gli scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali che riportino, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la qualità di farmaco attestata dal codice di autorizzazione in commercio (ris. Agenzia delle Entrate 12.8.2009 n. 218 e circ. Agenzia Entrate 30.7.2009 n. 40 e 4.4.2017 n. 7);
  • non è necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (ris. Agenzia delle Entrate 27.2.2017 n. 24).

Parametrazione al reddito complessivo

Dall’1.1.2020, si applicano le disposizioni introdotte dall’art. 1 co. 629 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in relazione alla parametrazione al reddito complessivo.

Modalità di pagamento

Dall’1.1.2020, l’art. 1 co. 679 della L. 160/2019 ha stabilito che la detrazione IRPEF del 19% spetta soltanto se il pagamento della spesa è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).