In relazione ai regimi agevolati di tassazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, l’art. 1 commi 691 e 692 del Ddl. di bilancio 2020:
– modifica il regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
– abroga l’imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000 euro (art. 1 commi 17-22 della L. 145/2018) che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020 (in sostanza, l’imposta non ha mai trovato applicazione).

Le modifiche al regime forfetario decorrenti dal 2020 riguardano:
– i requisiti di accesso e permanenza, nonché le relative cause ostative;
– la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
– il concorso del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Per quanto riguarda i requisiti d’accesso, dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente:
– siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
– siano sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Continuano a non assumere rilevanza i beni strumentali acquisiti nel corso del regime. A tal proposito, si segnala che, per il 2020, si apre la possibilità per i soggetti in regime forfetario di beneficiare del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, confermato nel testo del maxiemendamento approvato dal Senato, introdotto in sostituzione di super e iper-ammortamenti (si veda “Super e iper-ammortamenti sostituiti da un credito d’imposta per beni strumentali” dell’11 dicembre). La relativa norma istitutiva, infatti, prescrive che il meccanismo rilevi indipendentemente “dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.

Per quanto riguarda le cause ostative, viene reintrodotta la preclusione – già vigente fino al 2018 – connessa alla percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti 30.000 euro (art. 1 comma 57 nuova lett. d-ter) della L. 190/2014).

Quindi, volendo riepilogare, il regime è precluso al ricorrere delle seguenti condizioni:
– utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
– residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
– compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
– esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) e controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
– esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
– possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.Incentivi all’adesione spontanea alla fatturazione elettronica

L’utilizzo del regime forfetario determina l’esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica (art. 1 comma 3 del DLgs. 5 agosto 2015 n. 127), pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (circ. n. 9/2019, § 4.1). Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 comma 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (art. 1 comma 74 della L. 190/2014) passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

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