Con la Sentenza numero 16253/2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che le scritture contabili e i relativi registri devono essere tenuti nella sede del contribuente, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge, su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici. Le due opzioni sono equipollenti solo se, in caso di tenuta con sistemi meccanografici, sia garantita la stampa immediata e alla presenza dei verificatori che ne facciano espressa richiesta.
La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società avverso un atto di contestazione, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni per mancata registrazione di fatture emesse nell’apposito registro I.V.A.
Detta violazione era stata contestata perché, nel corso di una verifica fiscale, a fronte della richiesta dei funzionari finalizzata ad accertare la trascrizione su supporto magnetico delle operazioni attive e a visionare i dati memorizzati sul computer, la società aveva dichiarato la propria impossibilità a farlo. Ciò in quanto l’elaborazione dei dati relativi alle scritture contabili avveniva in luogo diverso alla sede legale dove l’accesso era stato eseguito, senza che tale circostanza fosse stata previamente comunicata all’Ufficio ovvero fosse accompagnata dall’attestazione del terzo depositario ai sensi dell’art. 35, decimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972.
Il ricorso della società era stato accolto dalla CTR che, confermando la decisione di primo grado, aveva rilevato che i dati relativi a tali operazioni erano memorizzati su appositi supporti informatici non presenti in sede in occasione della verifica fiscale, ma che la contribuente si era mostrata disponibile alla stampa degli stessi presso altra sede, per cui le irregolarità rivestivano carattere formale.
L’Ufficio ha impugnato la sentenza d’appello affermando che la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici può considerarsi regolare, in difetto di tempestiva trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio corrente, solo qualora in sede di controllo e ispezione, gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.
La Corte di cassazione ha accolto le doglianze dell’Agenzia delle Entrate. Nel ribadire il principio affermato dall’Ufficio, i giudici di legittimità hanno ricordato che la regolarità della tenuta del registro contabile, pur in assenza di trascrizione su supporto cartaceo ma in presenza dei medesimi presupposti è stata estesa, dapprima, ai dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali (cfr. L. 342/2000) e , poi, ai dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi (cfr. L. 244/2007).
Tale disposizione ha peraltro “efficacia retroattiva nei limiti in cui esclude l’applicazione di sanzioni previste per il mancato adempimento di obblighi formali (di registrazione cartacea), assorbiti, nel rispetto dei presupposti e dei limiti indicati, dalla equipollenza delle registrazioni meccanografiche”.
Pertanto, considerata la sostanziale equivalenza delle registrazioni meccanografiche rispetto a quelle cartacee, la regolarità della tenuta sussiste necessariamente quando la stampa sia contestuale alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
Oltretutto, il cit. art. 35 della legge IVA prevede, nella versione ratione temporis, che nella dichiarazione di inizio dell’attività i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione devono essere indicati, tra gli altri elementi, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti. Inoltre, il successivo art. 52, co. 10, dà facoltà al contribuente di dichiarare, in sede di accesso, che le scritture contabili si trovano presso altri soggetti, previa relativa specifica attestazione da parte di questi ultimi.
Nel caso di specie, l’accoglimento delle doglianze dell’Ufficio deriva proprio dalla inesistenza di tale attestazione che ha natura di violazione sostanziale e non formale posto che, “l’omessa esibizione delle scritture contabili richiesti assume rilevanza, incidendo sulle attività di verifica, in relazione all’impossibilità di effettuare con la dovuta immediatezza i controlli della contabilità della contribuente e al venir meno dell’effetto di «congelamento» dei dati alla data dell’accesso”.
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