Il termine per presentare la dichiarazione IMU e TASI, relativamente alle variazioni intervenute nell’anno 2018, è stato prorogato al 31 dicembre 2019. Il differimento, operato dall’art. 3-ter del DL 34/2019, dovrebbe operare solo per quest’anno visto il riordino e accorpamento delle imposte che verrà operato dal 2020.

La dichiarazione, il cui modello ordinario è stato approvato dal DM 30 ottobre 2012, vale sia ai fini IMU che TASI. Infatti il Ministero dell’Economia, con la ris. 25 marzo 2015 n. 3/DF e la successiva circ. 3 giugno 2015 n. 2/DF, ha precisato che le informazioni necessarie agli enti locali per il controllo e l’accertamento del calcolo sia dell’IMU che della TASI sono sostanzialmente identiche per cui, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione.

Gli enti non commerciali invece devono comunicare le variazioni relative agli immobili esenti attraverso il modello approvato con il DM 26 giugno 2014 (da inviare esclusivamente in modalità telematica), mentre utilizzano il modello ordinario se possiedono esclusivamente immobili non rientranti nell’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7 comma 1 lett.i) del DLgs. 504/92.

L’obbligo di comunicazione sorge solamente per i casi in cui gli immobili godono di riduzioni o esenzioni di imposta per situazioni non conoscibili da parte del Comune oppure se quest’ultimo non è in possesso delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento fiscale.

Tuttavia l’art. 3-quater del DL 34/2019 ha soppresso l’obbligo di comunicare gli immobili concessi in comodato a genitori o figli, ex art. 1 comma 10 lett. b) della L. 208/2015, per i quali spetta la riduzione del 50% della base imponibile nonché quelli affittati a canone concordato per i quali la riduzione è del 25%, salvo che il Comune non abbia deliberato ulteriori aliquote agevolate. Nel qual caso occorre capire se il Comune ha previsto una comunicazione ad hoc (verificando anche i termini) oppure sia sufficiente la dichiarazione.

Per capire se il contribuente è tenuto o meno alla presentazione del modello dichiarativo, si deve anzitutto fare riferimento ai principi generali contenuti nelle istruzioni approvate dal DM 30 ottobre 2012. In particolare l’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI e IMU già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.
In generale, quindi, tutte le variazioni soggettive e oggettive relative alle unità immobiliari sono riportate negli atti catastali e tali documenti sono pubblici e immediatamente consultabili. I dati catastali relativi agli immobili e le dichiarazioni riguardanti le modificazioni oggettive presentate in Catasto tramite la procedura DOCFA, infatti, possono essere consultati dagli enti locali.

Pertanto una variazione catastale comunicata con il modello DOCFA non deve essere recepita nella dichiarazione IMU neppure se la rendita viene successivamente variata a seguito di accertamento.

Risulta invece da comunicare, ai fini IMU, ad esempio la perdita dell’agevolazione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l’apposizione o la perdita del vincolo per i fabbricati di interesse storico o artistico, lo status di bene merce non locato, il terreno agricolo posseduto e coltivato da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola, l’immobile utilizzato attraverso un contratto di locazione finanziaria e lo status e la variazione del valore al 1° gennaio 2018 delle aree edificabili.

Ai fini TASI, considerato che le informazioni presenti in archivi pubblici – es. Anagrafe comunale, Anagrafe tributaria, banca dati catastale – sono accessibili alle amministrazioni comunali o comunque vengono comunicate loro da altre amministrazioni, ad esempio, non deve essere presentato alcun modello per gli immobili locati o affittati con contratti registrati, prorogati, ceduti o risolti successivamente alla data del 1° luglio 2010. A partire da tale data, infatti, l’art. 19 commi 15 e 16 del DL 78/2010 ha istituito l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate i dati catastali relativi agli immobili interessati dai citati eventi (in tal senso la circ. Min. Economia e finanze 3 giugno 2015 n. 2/DF).

Inoltre, anche in relazione all’IMU (e quindi alla TASI) la dichiarazione non deve essere presentata quando il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento, quali, ad esempio, l’invio di una comunicazione ad hoc.

Il modello di dichiarazione, unitamente ai modelli aggiuntivi, può essere consegnato direttamente al Comune o spedito in busta chiusa, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’ufficio tributi del Comune (sulla busta della raccomandata deve essere apposta la dicitura “Dichiarazione IMU 2018”, trattandosi di variazioni intervenute nel 2018) oppure, infine, inviato telematicamente con posta certificata.

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