Rispetto alle prime anticipazioni, nel disegno di legge di bilancio per il 2020 depositato in Senato, non viene prevista la reintroduzione nel regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, del limite circa il possesso dei beni strumentali.
Gli interventi, che saranno operativi dal 2020, riguardano invece:
– la reintroduzione della limitazione circa il sostenimento di spese per lavoro dipendente, entro il limite di 20.000 euro, e dell’esclusione dal regime per coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro;
– la riduzione di un anno dei termini di accertamento per coloro che aderiranno volontariamente alla fatturazione elettronica;
– l’inclusione del reddito soggetto al regime agevolato nei limiti reddituali previsti per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Il requisito d’accesso relativo al sostenimento di spese per lavoro dipendente viene strutturato in modo analogo a quello previsto fino al 2018, ma viene incrementato il limite da 5.000 euro a 20.000 euro. Il limite viene calcolato sulla base dell’ammontare complessivo lordo di spesa sostenuta “nell’anno precedente”, per cui i soggetti che intendano accedere o permanere nel regime nel 2020 dovranno considerare le spese sostenute quest’anno. In base all’attuale testo, le spese rilevanti sono quelle relative:
– al lavoro accessorio (art. 70 del DLgs. 276/2003); tale riferimento potrebbe essere aggiornato nel corso dei lavori parlamentari considerato che tale forma di lavoro è stata abrogata dal DL 17 marzo 2017 n. 25;
– al lavoro dipendente e ai compensi erogati ai collaboratori (art. 50 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR);
– a utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 comma 2 lett. c) del TUIR);
– a somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).
Viene confermato il requisito d’accesso o permanenza relativo al limite di ricavi e compensi pari a 65.000 euro percepiti nell’anno precedente.
Quanto alle condizioni ostative, dal 2020 il regime sarà precluso, in base all’attuale formulazione del Ddl., per imprenditori e lavoratori autonomi che percepiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro nell’anno precedente. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.Regime precluso con redditi di lavoro dipendente eccedenti 30.000 euro
Rispetto all’analoga causa ostativa vigente fino al 2018, la circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016 n. 10 aveva precisato che rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario. Inoltre, la cessazione del rapporto di lavoro consente di non considerare la soglia dei 30.000 euro a condizione che, dopo la cessazione:
– non siano percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
– non sia stato intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
Allo stato attuale non risultano interventi sulle altre cause ostative, tra cui quelle connesse al possesso di partecipazioni.
Viene definito il regime premiale riconosciuto a fronte dell’adesione volontaria alla fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative all’attività che – differentemente dalle prime anticipazioni – si concretizza nella sola riduzione di anno dei termini di accertamento di cui all’art. 43 comma 1 del DPR 600/73 (quindi, da 5 a 4 anni).
Ulteriore modifica concerne la sostituzione integrale del comma 75 dell’art. 1 della L. 190/2014 che, nella versione attuale, prevede che il reddito dell’attività soggetta al regime forfetario:
– rilevi ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 comma 2 del TUIR;
– non rilevi ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.
Il nuovo comma 75 prevede, invece, l’inclusione del reddito soggetto al regime agevolato nei limiti reddituali previsti per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
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