In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Cura Italia”, anticipiamo le principali novità fiscali, suddivise per comodità per categoria di contribuenti:

DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI:

  • Fatturato inferiore a due milioni Termini di versamento modelli F24: le scadenze che vanno dal 16/03 al 30/04 dei versamenti relativi a IRPEF dipendenti, Iva, ritenute d’acconto, Inail, INPS dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 01/06 (31/05 è domenica) o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data. Nel secondo caso si dovranno applicare un minimo di interessi. Unica eccezione: la tassa di vidimazione libri sociali (codice 7085 di euro 309,87) con scadenza 16/03 viene prorogata al 20/03.
  • Fatturato superiore a due milioni Termini di versamento modelli F24: le scadenze del 16/03 vengono prorogate al 20/03

I contribuenti che, non avvalendosi di una o più sospensioni dei termini relativi ad adempimenti e versamenti fiscali previste dal decreto in esame, effettuano uno o più dei versamenti sospesi, possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

  • Termini invio fatture elettroniche: nessuna modifica, sospensione o rinvio per quanto concerne i termini di emissione della fatture e corrispettivi elettronici
  • Credito d’imposta per locazioni immobile categoria C/1: viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Sono esclusi dall’agevolazione quelle categorie non interessate alla chiusura obbligatoria (esempio farmacie, profumerie, pompe funebri, alimentari etc)
  • Credito d’imposta bonus pubblicità: Per il triennio 2020-2022, il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell’editoria si applicherà nella misura unica del 30%; scompare quindi il criterio incrementale.
  • Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro: Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Sarà opportuno che il fornitore evidenzi nella descrizione della fattura l’avvenuta attività di sanificazione con rimando al Decreto Cura Italia e non una semplice descrizione dell’attività di pulizia.
  • Cartelle esattoriali, avvisi bonari, Rottamazione ter: Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:
  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • Rottamazione ter rata scadenza 28/02.

       I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno.

            Come noterete nessun accenno sulle rateizzazioni già in essere degli avvisi bonari e delle cartelle              esattoriali. Di conseguenza, si deve ritenere che le relative scadenze non siano sospese. In tal senso anche l’orientamento della stampa specializzata.

DISPOSIZIONI VALIDE PER LE SOCIETA’:

  • Approvazione Bilancio: è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale avvalendosi anche di mezzi di telecomunicazione.
  • Finanziamenti all’aziende: Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede:

a) che in relazione a tali finanziamenti le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fonte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020

b) che la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri ammnistrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore;

c) eventuali elementi accessori garanzie sono anch’essi prorogati; il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore.

Si consiglia di contattare il proprio Istituto erogante il finanziamento.

DISPOSIZIONI VALIDE PER PROFESSIONISTI E DITTE:

  • 600 euro d’indennità professionisti e ditte individuali: È riconosciuta un’indennità una tantum di 600 euro a favore dei titolari di partita Iva liberi professionisti iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità è erogata – nei limiti degli importi stanziati – dall’Inps, previa domanda le cui modalità verranno in seguito specificate.

Per i professionisti iscritti in apposite casse (avvocati, medici etc.) è prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente.

  • Mutui prima casa partite Iva: Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le Partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l’Isee.
  • Disapplicazione ritenute d’acconto professionisti: Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli, da parte del sostituto  imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Si dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.