È online in versione definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa”, il software che consente a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale e beneficiare, in funzione del valore raggiunto, di una serie di vantaggi come

  • l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo,
  • la riduzione dei termini per l’accertamento
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. 

Come si legge nel comunicato stampa pubblicati ieri, il programma che consente di calcolare l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, al percorso Home – Schede – Dichiarazioni – ISA (Indici sintetici di affidabilità). Una volta scaricato, il software consente di:

  1. caricare i dati forniti dall’Agenzia delle entrate,
  2. creare una nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata),
  3. inserire i dati necessari per il calcolo
  4. preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

I dati forniti dall’Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall’intermediario delegato, sia in modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti. Una volta valorizzati i quadri l’applicazione fornisce un riscontro trasparente – espresso con un punteggio da 1 a 10 – sul livello di affidabilità raggiunto.

In caso di problemi nell’installazione del prodotto è possibile contattate il servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Per il periodo d’imposta 2018 viene attribuito un grado di affidabilità fiscale espresso in una scala che varia da 1 a 10 e per le imprese e i professionisti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 è previsto l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta, nonché la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e dell’IVA. I contribuenti con Isa almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; coloro che ottengono un punteggio da 9 in su sono esclusi anche dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

Per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico

  • già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.
  • non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento del delegante (in formato cartaceo o elettronico) e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

A partire dall’anno di imposta 2018, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (introdotti con il Dl n. 50/2017) sostituiscono definitivamente gli studi di settore. Il nuovo strumento – costruito con una metodologia statistico-economica che si basa su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta – punta a fornire a lavoratori autonomi e imprese un riscontro accurato e trasparente sul proprio livello di affidabilità fiscale nell’ottica di incrementare la tax compliance. Con gli Isa gli operatori economici possono quindi valutare autonomamente la propria posizione ed eventualmente correggere i dati comunicati al Fisco, oltre a dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare la propria “pagella” di affidabilità.

Fonte:http://www.fiscoetasse.com