Soggetti interessati: imprese, lavoratori autonomi e reddito agrario.

N.B: I soggetti che non avevano diritto ai 600 euro Inps in quanto pensionati , ad oggi, rientrerebbero nella richiesta contributi a fondo perduto.

Esclusi: attività cessata 31/03/2020.

Esclusi:  professionisti con cassa autonoma( esempio avvocati, architetti, commercialisti etc), gestione separata e lavoratori dello spettacolo ( ex ENPALS) 

Limiti oggettivi: ricavi/compensi non superiori a 5 milioni euro nel 2019 (periodo precedente).

Condizione: fatturato aprile 2020 inferiore a 2/3 , equivalente quindi ad una perdita del 33 per cento,rispetto al dato di aprile 2019. 

Esempio:

Aprile 2019 fatturato euro 1.200.

Aprile 2020 fatturato euro 700 (inferiore a 2/3 di 1.200 pari ad 800).

Riferimento per monitoraggio calo: data della cessione dei beni o “prestazione di servizi”.

Contributo pari a una % sulla differenza tra il fatturato di Aprile 2019 e quello dl 2020:

  • 20% se ricavi/compensi 2019 inferiori a 400k;
  • 15% se ricavi/compensi 2019 tra 400k e 1 milione;
  • 10% se ricavi compensi 2019 tra 1 milione e 5 milioni.

Per imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019 non si terrà conto del fatturato ma verrà erogato un importo minimo pari a 1000 euro per le persone fisiche  e 2000 euro per le società.

 Procedura: istanza telematica . A tal proposito si consiglia coloro i quali non siano in possesso del PIN dell’Agenzia delle Entrate o dello SPID di procedere in tal senso

 No credito imposta: accreditamento diretto su c.c.

Sanzioni applicabili: dal 100% al 200% del contributo non spettante. Si applica l’articolo 316-ter CPP: indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato.