L’art. 57-bis del DL 50/2017 convertito (modificato dall’art. 4 del DL 148/2017 convertito) e il DPCM 16.5.2018 n. 90 prevedono il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv. 

Ambito soggettivo

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
  • ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
  • agli enti non commerciali.

Ambito oggettivo

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su: 

  • giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (senza dover rispettare i requisiti ex art.  7 co. 1 e 4 del DLgs. 70/2017, anche se richiamati dall’art. 3 del DPCM 16.5.2018; cfr. risposte 19.10.2018), iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile.
In caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA) (risposte 19.10.2018).

Spese escluse

Sono escluse le spese sostenute per:

  • l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line (risposte 19.10.2018).

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Società concessionarie

Le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi (risposte 19.10.2018).
Sono, invece, escluse le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione.

Agenzie di stampa

Gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che (risposte 19.10.2018):

  • la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
  • la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

Investimenti incrementali

Per beneficiare dell’agevolazione, il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (si intendono quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra, non il singolo giornale o la singola emittente). 
Non è considerato incrementale l’investimento delle imprese che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o di quelle che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari (Parere Consiglio di Stato 1255/2018, risposte 19.10.2018 e risposta interpello 18.10.2018 n. 38).

Ambito temporale

Sono agevolabili:

  • i suddetti investimenti incrementali su stampa, radio e tv effettuati dall’1.1.2018; 
  • gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, fermo restando che il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Per il 2017 non sono, quindi, agevolati gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e tv.

Momento di sostenimento delle spese

Le spese si considerano sostenute secondo il disposto di cui all’art. 109 del TUIR, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”. 
Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento (risposte 19.10.2018).
Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

Attestazione delle spese

L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

  • dai soggetti di cui all’art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità;
  • ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.

Tale attestazione (risposte 19.10.2018):

  • riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese;
  • deve essere prodotta solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto.

Accesso all’agevolazione

Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Per gli investimenti realizzati nel 2017 deve essere presentata solo la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” (provv. 31.7.2018).
Nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione delle spese, documento d’identità).

Modalità di presentazione

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

  • al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; la procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”;
  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

Termini di presentazione

Di seguito si riepilogano i termini di presentazione.

Periodo di effettuazione degli investimenti Comunicazione per l’accesso al credito Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati
2017 Non deve essere presentata Dal 22.9.2018 al 22.10.2018
2018 Dal 22.9.2018 al 22.10.2018 Dall’1.1.2019 al 31.1.2019
a regime Dal 1° al 31 marzo di ciascun anno Dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica (risposte 19.10.2018).

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta “teorico”, che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è pari:

  • al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;
  • al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e start up innovative; fino all’approvazione della Commissione europea anche per tali soggetti il credito d’imposta spetta nella misura ordinaria del 75%.

In presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni di ripartizione delle risorse disponibili su ognuna delle due platee di beneficiari (comunicato 24.7.2018).
L’ammontare del credito effettivamente fruibile viene definito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del DLgs. 471/97), con codice tributo “6900” (ris. Agenzia delle Entrate 41/2019), da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

L’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis (art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019).

Divieto di cumulo con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Trattamento fiscale

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d’imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP (risposte 19.10.2018).
Posto che, in linea di massima, le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d’imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio, sotto il profilo fiscale lo stesso genera ricavi ai sensi dell’art. 85 co. 1 lett. g) del TUIR.

Fonte