Regime forfettario 2020, scadenza il 28 febbraio per la domanda di riduzione dei contributi INPS. È questo il termine per richiedere l’applicazione dell’aliquota ridotta del 35%.

I contribuenti ammessi al regime forfettario nel 2020 possono beneficiare, oltre che dell’aliquota di tassazione ridotta al 15%, applicata sulla quota di reddito determinata forfettariamente in base alla tipologia di attività esercitata, anche della riduzione dei contributi previdenziali.

La riduzione del 35% si applica sia sui contributi dovuti sul reddito minimale che sull’eventuale quota di reddito eccedente. Si tratta di un regime

opzionale, rivolto agli iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che presentano domanda entro il termine di scadenza .

Per chi apre una nuova partita IVA applicando il regime forfettario non vi è uno specifico termine di scadenza da rispettare, ma la richiesta di riduzione contributiva dovrà essere presentata all’INPS dopo l’iscrizione alla Gestione artigiani e commercianti.

Regime forfettario 2020: in scadenza la domanda di riduzione contributi INPS

La riduzione dei contributi INPS per i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione artigiani e commercianti è una delle agevolazioni previste dal regime forfettario, che si applicherà anche per il 2020.

Possono beneficiarne i titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, sono titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare che hanno diritto ad applicare il regime forfettario anche per l’anno in corso.

Bisognerà fare i conti con il limite di ricavi relativi al 2019, fissato a 65.000 euro, così come con i nuovi limiti relativi ai redditi da lavoro o pensione ed ai compensi ai collaboratori introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 e con le cause ostative introdotte dalla scorsa Manovra.

La riduzione del 35% dei contributi INPS per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda, da inviare entro la scadenza del 28 febbraio in modalità telematica.

La comunicazione INPS non dovrà essere ripresentata da chi ne ha già fruito lo scorso anno e possiede anche per il 2020 i requisiti per accedervi.

Regime forfettario 2020: riduzione contributi INPS e revoca agevolazioni

La scadenza del 28 febbraio 2020 riguarda i soggetti già titolari di partita IVA in regime forettario, per i quali la richiesta di applicazione della riduzione dei contributi si effettua entro tale termine dell’anno nel quale si intende accedere al regime agevolato.

I soggetti che intraprendono una nuova attività imprenditoriale dal 1° gennaio 2020, e presumono di possedere i requisiti per l’applicazione del regime forfettario, dovranno presentare domanda in maniera tempestiva rispetto alla data di ricezione della delibera per l’iscrizione alla Gestione INPS artigiani e commercianti.

Così come bisognerà comunicare l’adesione al regime agevolato, anche nel caso di fuoriuscita dal regime forfettario e quindi revoca delle agevolazioni contributive sarà necessario presentare apposita comunicazione all’INPS.

Sono tre le ipotesi che portano alla revoca della riduzione dei contributi INPS:

  • venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  • scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
  • comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Come illustrato dall’INPS nella circolare n. 29/2015, nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

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