Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, i professionisti e i soggetti in regime forfettario.
condizioni:
rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori;
l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000;
l’impresa non deve trovarsi in procedure concorsuali.
Investimenti agevolabili
Sono previste, in sostanza, agevolazioni per acquisto di beni materiali strumentali nuovi “ordinari” ( a titolo di
esempio: computer, telefoni cellulari, mobili, stigliature etc)
Esclusioni
Sono esclusi dall’agevolazione:
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;
i fabbricati e le costruzioni;
Profili temporali
Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del
31.12.2020:
il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.
Credito d’imposta “generale”
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, il credito d’imposta “generale” è
riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
nella misura del 6% del costo;
nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Fruizione dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97);
spetta per i beni materiali in cinque quote annuali di pari importo dall’anno successivo a quello di entrata in
funzione dei beni.
Cessione a titolo oneroso o delocalizzazione
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati:
sono ceduti a titolo oneroso;
ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,
il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Obblighi documentali
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.
Documentazione idonea
Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a
dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Dicitura in fattura
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura
specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio “Bene agevolabile ai sensi
dell’art. 1 co. 185 della L. 160/2019”
Comunicazione al MISE
Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni
attuative saranno oggetto di un prossimo DM.
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