Il maxiemendamento al Ddl. di bilancio 2020, che ieri, dopo il voto di fiducia, ha ottenuto il via libera da parte del Senato, prevede, per il 2020, anche un nuovo credito d’imposta “per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative” delle imprese.
Il credito R&S attualmente in vigore, disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013 e che dovrebbe valere anche per il 2020, sarebbe quindi anticipatamente cessato al 31 dicembre 2019.

La misura del nuovo credito d’imposta è distinta in base alla tipologia di investimenti.
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta sarebbe riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni (ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi).

Per le attività di innovazione tecnologica agevolabili (attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati), il credito d’imposta sarebbe riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (con ragguaglio ad anno). Sarebbe però previsto un maggior credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico. In tal caso, il credito d’imposta sarebbe infatti riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica agevolabili (svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari), il credito d’imposta sarebbe riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (con ragguagliato ad anno).
Sarebbe comunque possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta, a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili determinate spese definite in relazione a ciascuna categoria di investimenti, alcune delle quali con una limitazione percentuale parametrata alle altre spese. Ad esempio, per il credito relativo agli investimenti in ricerca e sviluppo, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta sarebbero ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale agevolabili.
Non sarebbe più previsto il calcolo dell’agevolazione sulla spesa incrementale.Fruizione in compensazione in tre quote annuali

Quanto all’utilizzo dell’agevolazione, il credito d’imposta spettante sarebbe utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del DLgs. 241/97) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
L’utilizzo del credito d’imposta resterebbe quindi subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.

Le imprese dovrebbero, inoltre, effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico “al solo fine di consentire al Ministero (…) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”; non dovrebbe quindi trattarsi di un’istanza per accedere al credito d’imposta.

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