Al fine di acquisire i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e UNICO PF), l’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha previsto l’obbligo di comunicare in via tele- matica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie:
- sostenute dalle persone fisiche presso determinati soggetti;
mediante il Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
L’obbligo di invio dei dati relativi alle spese sanitarie viene infatti esteso agli iscritti:
- agli Albi della professione sanitaria
di:
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- assistente sanitario;
- all’Albo dei biologi.
L’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, da parte dei suddetti soggetti, si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall’1.1.2019.
APPLICAZIONE DEL “CRITERIO DI CASSA”
La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”.
I dati da trasmettere al Sistema tessera sanitaria devono quindi tenere conto della data dell’av- venuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.
La comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie deve avvenire:
- al Sistema tessera sanitaria;
- con modalità telematiche;
- sulla base delle istruzioni operative e delle specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it).
Delega ad intermediari
I dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (es. professionisti abilitati ad Entratel), appositamente delegati, utilizzando l’apposita funzione del Sistema tessera sanitaria.
A tal fine, gli intermediari devono:
- essere individuati e designati come “responsabili”, ai sensi della disciplina sul trattamento dei dati personali;
- tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, accettare la delega all’invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante..
TERMINE DI INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
L’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
In relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2019, l’invio deve quindi avvenire entro il 31.1.2020.
REGIME SANZIONATORIO
Ai sensi dell’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:
- senza
possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000,00 euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmis- sione dei dati corretti è effettuata:
- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Primo anno di applicazione dell’obbligo
Il successivo co. 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce però che, per il primo anno di applicazione dell’obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
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