La trasmissione telematica dell’esterometro sarà effettuata con cadenza trimestrale entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mentre diventa semestrale il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche se gli importi dovuti non superano la soglia di 1.000 euro annui.
Si tratta di due tra i numerosi emendamenti al Ddl. di conversione del DL 124/2019 approvati dalla Commissione Finanze della Camera, che ha concluso l’esame del testo, in sede referente, e ha conferito il mandato ai relatori. Il Ddl. è oggi all’ordine del giorno dell’Aula. 

Con riferimento alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere è stata accolta, seppur in parte, l’istanza di mutamento della periodicità avanzata, fra l’altro, dalle associazioni di categoria. Una proposta, in tal senso, era contenuta, ad esempio, nel documento presentato da Confindustria e CNDCEC (si veda “Da Commercialisti e Confindustria 50 proposte di semplificazione fiscale” del 10 ottobre 2019), laddove si richiedeva che la presentazione dell’esterometro potesse avere cadenza annuale, posto che la presentazione mensile comporta “un eccessivo aggravio per le imprese senza alcun apparente vantaggio per l’Amministrazione finanziaria”. Soddisfazione per la modifica è stata espressa dall’Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dall’Associazione nazionale commercialisti, che, in un comunicato stampa congiunto pubblicato ieri, hanno ritenuto l’approvazione dell’emendamento “un primo ma significativo passo sul fronte della semplificazione fiscale”.

Altro vantaggio “indiretto” della nuova cadenza concerne i profili sanzionatori. Il termine di presentazione e la soglia massima della sanzione avrebbero infatti, in questo modo, la medesima periodicità, atteso che attualmente per l’omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere l’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97, prevede una sanzione pari a due euro per ogni fattura, entro il limite di 1.000 euro “per ciascun trimestre”.

Un’ulteriore semplificazione concerne il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Un emendamento all’art. 17 del DL 124/2019, approvato nella riunione notturna del 1° dicembre, prevede che nel caso in cui il tributo non superi la soglia annua di 1.000 euro, il versamento possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Attualmente, l’art. 6 del DM 17 giugno 2014 prevede che il pagamento dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare sia effettuato “entro il giorno 20 del primo mese successivo”.
Fra le altre novità concernenti l’imposta sul valore aggiunto si registrano, da un lato, l’aumento al 22% dell’aliquota gravante sui prodotti fitosanitari per uso non professionale e, dall’altro, la previsione di un’aliquota pari al 5% per i prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili e per le “coppette mestruali”.

Un emendamento, approvato il 29 novembre scorso, sostituisce, invece, l’art. 20 del DL fiscale, prevedendo:
– il rinvio al 1° luglio 2020 (dal 1° gennaio 2020) dell’avvio della lotteria degli scontrini;
– l’abolizione della sanzione da 100 a 500 euro prevista nel caso in cui l’esercente, al momento dell’acquisto, avesse rifiutato il codice fiscale del contribuente o non avesse trasmesso all’Amministrazione finanziaria i dati della singola cessione o prestazione.
Viene, tuttavia, introdotta la possibilità di segnalare il rifiuto del “codice lotteria” su una sezione dedicata del portale dell’Agenzia delle Entrate.Imponibili solo le lezioni di scuola guida per la patente B e C1

Una modifica significativa è prevista anche con riguardo al recepimento dei principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 14 marzo 2019 relativa alla causa C-449/17. L’imponibilità IVA delle prestazioni scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale riguarderebbe esclusivamente l’insegnamento della guida automobilistica al fine di ottenere il conseguimento della patente per veicoli delle categorie B e C1.

Nella sua nuova formulazione, l’art. 32 del DL 124/2019 non prevederebbe più, infatti, l’eliminazione dell’esenzione di cui all’art. 10 n. 20 del DPR 633/72 per le prestazioni “didattiche di ogni genere”, restringendo il perimetro dell’imponibilità alle sole lezioni delle scuole guida per l’ottenimento di patenti non professionali. Se la novità dovesse essere confermata in sede di conversione in legge, sembrerebbe, quindi, scongiurato il rischio di includere le prestazioni di insegnamento di discipline sportive (sci, tennis, nuoto, ecc…) fra le operazioni imponibili.

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