I contribuenti che ricadono nel regime forfettario dal 1° gennaio 2020 saranno soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Infatti se l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore in quanto previsto a livello normativo dall’articolo 1, comma 3 del D. Lgs 127/2015, nessuna esclusione è prevista in merito alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Saranno quindi obbligati agli scontrini on-line.
In particolare, dal 1° gennaio 2020 tutti i soggetti, indipendentemente dal volume d’affari, che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e attività assimilate, come indicate all’articolo 22 del DPR 633/72 dovranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Vale anche per i forfettari inoltre il dovere di emettere fattura (cartacea o elettronica) nei casi in cui il cliente la richiede.
Per fare ciò i forfettari dovranno:
- dotarsi di un registratore telamtico che generi i files con i dati, li sigilli e li trasmetta all’Agenzia delle Entrate
- adeguare un registratore di cassa già in possesso
- utilizzare la procedura web “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”,.
Attenzione però: nel primo semestre di vigenza dell’obbligo è prevista una moratoria delle sanzioni, ovvero le sanzioni previste dal comma 6 del DLgs. 127/2015, non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Quindi, per questo periodo transitorio (fino al 30 giugno 2020), solo in caso di invio dei dati oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97, in particolare:
- una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa agli importi non correttamente documentati, con un minimo di 500,00 euro,
- nonché una eventuale sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi)
Tuttavia, per chi ancora non è riuscito a dotarsi in tempo di registratore telematico ovvero, per la tipologia di attività condotta, non può usare la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, per il primo semestre di vigenza dell’obbligo non sono applicabili sanzioni se si continuano a emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi giornalieri e trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del 4 luglio 2019, ovvero utilizzando i servizi “alternativi” messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per completezza, si segnala che gli unici casi di esonero sono quelli previsti dal DM 10 maggio 2019.
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