gevolazioni fiscali disabili, in che condizioni i soggetti hanno diritto all’IVA agevolata al 4% e alla detrazione Irpef al 19% e quali certificati servono per beneficiarne? L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza con la risposta numero 422 del 24 ottobre 2019, seguita all’interpello di un contribuente.
Il soggetto, affetto da grave limitazione dell’autonomia deambulatoria documentata, ha chiesto se avesse diritto all’IVA agevolata ed alle detrazioni sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici per riadattare i suoi spazi domestici alla ridotta mobilità.
L’Agenzia delle entrate ha risposto sia l’agevolazione dell’IVA al 4%, sia le detrazioni fiscali Irpef al 19% sono riconosciute quando sia presentata una certificazione (basata su una valutazione tecnica) che dimostri il collegamento tra la patologia e miglioramenti resi possibili dagli oggetti da acquistare.
In particolare sono considerati miglioramenti quelli che:
“facilitano l’autosufficienza, integrazione e la comunicazione interpersonale”
Agevolazioni fiscali disabili, detrazioni e IVA agevolata: la documentazione necessaria
Sulle agevolazioni fiscali dei disabili, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza con la risposta numero 422 del 24 ottobre 2019.
Il quesito riguarda i requisiti e la documentazione necessaria per avere diritto all’IVA agevolata e alle detrazioni Irpef previste dall’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 22 dicembre 1986.
Replicando all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha riassunto il quadro normativo di riferimento e, con la risposta numero 422 del 24 ottobre 2019, ha dichiarato ammissibili sia l’agevolazione IVA al 4% sia la detrazione dell’Irpef a determinate condizioni.
Come riportato nella risposta dell’Agenzia delle entrate si ha diritto all’aliquota agevolata:
“per l’acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti dal contribuente in allegato all’istanza in quanto si tratta di sussidi che gli “facilitano l’autosufficienza, integrazione e la comunicazione interpersonale””
In particolare deve essere presentata la necessaria documentazione medica, basata su valutazione tecnica, che certifichi un collegamento tra la patologia e i miglioramenti che apporterebbero i sussidi da acquistare.
Per ottenere l’IVA agevolata al 4%, in base a quanto stabilito dall’l’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998, occorre dunque:
- il certificato che attesta l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente;
- la prescrizione specifica autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.
Per avere diritto alla detrazione Irpef al 19%, invece, è necessaria la documentazione che segue:
- la certificazione che attesta la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra;
- la certificazione del medico curante finalizzata ad attestare che il sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.
Agevolazioni fiscali disabili, detrazioni e l’IVA agevolata, il quadro normativo
La risposta numero 422 del 24 ottobre 2019 ha riportato il quadro normativo di riferimento per le agevolazioni fiscali disabili.
Nello specifico sono stati citati i seguenti riferimenti normativi:
- l’art. 1, comma 3-bis), del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202. La disposizione prevede l’IVA al 4% per tutti i sussidi relativi a menomazioni permanenti;
- l’art. 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669. La stessa aliquota IVA è prevista per i sussidi tecnici ed informatici che facilitino l’autosufficienza;
- l’art. 2, comma 2 del D.M. 14 marzo 1998. Il provvedimento ha reso nota la documentazione necessaria per ottenere l’IVA agevolata (il certificato dell’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente e la certificazione del medico specialista dell’ASL che dimostri il collegamento funzionale tra invalidità e il sussidio);
- la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 2005. Viene specificato che l’installazione di strumenti deve consentire al disabile il superamento degli impedimenti dovuti alla condizione;
- la lettera c) dell’articolo 15 del TUIR. Il provvedimento disciplina la detrazione spettante per le spese sanitarie;
- la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 2018. Sono specificate le tipologie di attrezzatura compresa nell’agevolazione;
- la Legge n.104 del 5 febbraio 1992. Viene disciplinata le misure di assistenza e integrazione delle persone con disabilità.
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