Col nuovo anno lo scontrino elettronico diventerà obbligatorio per tutti. Dopo la prima fase di introduzione solo per gli operatori con un volume d’affari superiore ai 400.000 euro, dal 2020 esercenti e consumatori dovranno fare i conti con le novità della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ad evidenziare gli strumenti di cui dotarsi, le tempistiche da rispettare, le sanzioni per il mancato rispetto delle regole, la guida dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 23 ottobre 2019.

Il documento ha l’aspetto di un vademecum: sintetico, operativo, chiaro.

Scontrino elettronico alle porte: la guida dell’Agenzia delle Entrate

Se l’obbligo si estende a tutti, le regole devono essere chiare per tutti. La guida “memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate parte da questo presupposto e traduce le disposizioni della normativa di riferimento in un linguaggio scorrevole e accessibile.

Nelle prime righe si legge:

Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli altri operatori economici decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).

Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera”.

La pubblicazione di 12 pagine sintetizza le informazioni principali da conoscere, dalla definizione alle sanzioni, dai vantaggi alla scelta degli strumenti di cui dotarsi. La guida sullo scontrino elettronico, mesa a disposizione dei contribuenti il 23 ottobre 2019, è organizzata in 5 sezioni:
i corrispettivi elettronici;
gli strumenti a disposizione;
quali vantaggi;
termini e modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri;
se non si rispetta l’obbligo;
per saperne di più.

Scontrino elettronico, registratore telematico o procedura web? I consigli dell’Agenzia delle Entrate
Come sottolinea la guida dell’Agenzia delle Entrate, l’introduzione dello scontrino elettronico prevede che le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi vengano effettuate mediante strumenti tecnologici capaci di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Due sono le possibilità di scelta:
Registratore Telematico, che rappresenta l’evoluzione del vecchio registratore di cassa ed è capace di connettersi ad internet. Preferibile in caso di frequenza elevata di operazioni;
procedura web documento commerciale online, accessibile dal portale Fatture e Corrispettivi, da adottare in caso di bassa frequenza di operazioni da quei soggetti che usavano ricevute compilate a mano (falegnami, idraulici…).
Nel manuale di istruzioni, messo a disposizione per il passaggio allo scontrino elettronico, l’Agenzia delle Entrate fornisce suggerimenti sullo strumento da adottare.
E in particolare sulla seconda modalità ammessa specifica:
“Occorre però ricordarsi che, a differenza dell’RT, la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell’operazione”.
Ma esiste anche una terza via:
“L’esercente o l’artigiano può anche decidere di utilizzare sia l’RT che la procedura web: ad esempio, se ha installato l’RT presso un punto vendita ma ha anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime operazioni potranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web.

Sarà il sistema dell’Agenzia delle entrate poi a sommare i corrispettivi pervenuti dall’RT e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale Fatture e Corrispettivi”.
Infine la guida mette in guardia sulle sanzioni previste per chi non rispetta gli obblighi dello scontrino elettronico, il loro valore è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.
A cui si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva.
In ogni caso, per i primi sei mesi dall’avvio dell’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, che si tratti di luglio 2019 o gennaio 2020, è prevista una linea morbida. Le sanzioni previste in caso di invio tardivo non si applicheranno se l’adempimento viene rispettato entro il mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.

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