È da ritenersi legittimo l’accertamento induttivo puro fondato sui dati ricavati dalle vendite on line forniti da Ebay.
A stabilirlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26987 depositata ieri.

La vicenda trae origine da un accertamento effettuato nei confronti di una società in ragione dell’omessa tenuta delle scritture contabili che, per tale motivo, si era esposta all’accertamento induttivo extracontabile.
Le presunzioni erano state ricavate dai dati forniti all’Agenzia delle Entrate da parte della piattaforma di e-commerce Ebay, alla luce della partecipazione della società accertata a diverse aste on line a cui aveva fatto seguito la consegna del bene messo in vendita.

Tale tipologia di rettifica si caratterizza per il minor rigore con cui l’ufficio è legittimato alla ricostruzione del reddito, ben potendo esso ricorrere all’utilizzo delle presunzioni c.d. “semplicissime”, che possono essere non gravi, non precise e non concordanti.

La Suprema Corte, riprendendo i propri insegnamenti in materia, ha riaffermato che in caso di rilevazione, mediante verbale d’ispezione, di omessa tenuta della contabilità, l’ufficio può procedere all’accertamento induttivo del reddito imponibile ai sensi dell’art. 39 comma 2 del DPR 600/73 anche sulla base di presunzioni come poc’anzi delineate, che assumono un valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria.
Per questa ragione, il ricorso al metodo induttivo può legittimamente fondarsi su dati e notizie raccolti nei modi di legge come, nel caso in esame, tramite un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza (Cass. 9 aprile 2008 n. 9203 e 15 giugno 2017 n. 14930).

Ha errato, dunque, la Regionale, che aveva invece ritenuto che fosse l’Ufficio a dover dimostrare che le transazioni effettuate dal contribuente si fossero concretizzate in vendite, dalle quali erano conseguiti ricavi tassabili.Pronuncia in linea con la giurisprudenza formatasi in materia

Fra i precedenti richiamati dalla Corte, si segnala la pronuncia n. 18787 del 26 settembre 2016, che tratta un caso del tutto analogo a quello esaminato.

È, infine, opportuno menzionare la Cassazione 18 ottobre 2018 n. 26107. In quest’ultimo caso era stato ritenuto legittimo l’accertamento basato su un PVC al quale era stato allegato un file contenente un elenco delle operazioni effettuate dal contribuente sul canale Ebay. Le operazioni erano state riprodotte in apposito schema, con dettaglio di ciascuna di esse.
La Cassazione, in detta ipotesi, ha ritenuto che tale modalità avesse fornito al contribuente la possibilità di contestare in modo specifico le singole operazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 dello Statuto del contribuente in tema di motivazione per relationem.

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