Con riferimento al credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017, l’art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59, inserito in sede di conversione nella L. 8.8.2019 n. 81, ha in parte riformulato la misura dell’agevolazione e individuato le necessarie coperture per applicare il credito d’imposta a decorrere dal 2019.
Al fine di accedere all’agevolazione per gli investimenti 2019, come si dirà meglio nel prosieguo, occorre presentare apposita comunicazione dall’1.10.2019 al 31.10.2019.
Soggetti beneficiari
Il credito d’imposta spetta a:
– imprese;
– lavoratori autonomi;
– enti non commerciali.
Investimenti agevolabili
In estrema sintesi, sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie:
– sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line);
– sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Per beneficiare dell’agevolazione, il valore complessivo degli investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Misura dell’agevolazione
Dal 2019 viene prevista un’unica misura del credito d’imposta per tutti i soggetti, pari al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati.
Viene quindi meno il riconoscimento della misura “maggiore” del 90% per le start up e le PMI innovative previsto in precedenza.
Resta fermo il rispetto:
– del limite massimo di spesa, come stabilito ai sensi del novellato co. 3 dell’art. 57-bis del DL 50/2017;
– dei regimi degli aiuti de minimis.
Quanto alle risorse, il comunicato del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20.9.2019 ha, tra l’altro, evidenziato che “per l’anno 2019 la ripartizione generale delle risorse del Fondo era stata già effettuata prima dell’approvazione della norma che ha prorogato il credito d’imposta, e pertanto l’ammontare delle specifiche risorse da destinare al bonus sugli investimenti pubblicitari sarà individuato con un provvedimento di variazione, che avrà corso a breve“.
Modalità di accesso all’agevolazione
Per espressa previsione normativa, ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al DPCM 16.5.2018 n. 90.
Tuttavia, per il solo anno 2019, la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” al credito d’imposta, prevista a regime dal 1° al 30 marzo di ciascun anno, è stata necessariamente spostata in avanti.
Termini di presentazione della comunicazione per gli investimenti 2019
Con riferimento agli investimenti 2019:
– la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” deve essere presentata dall’1.10.2019 al 31.10.2019 (nuovo co. 1-bis dell’art. 57-bis del DL 50/2017);
– la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” deve essere presentata dall’1.1.2020 al 31.1.2020 (comunicato Dipartimento per l’informazione e l’editoria 20.9.2019 e istruzioni aggiornate alla compilazione del modello di comunicazione).
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.
Modalità di presentazione della comunicazione
Per la presentazione della “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” relativa al 2019 (e poi della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”) si ricorda che occorre utilizzare l’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.
Nello specifico, la procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, in cui è possibile selezionare la voce “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali”.
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva sono presentate mediante l’apposito modello, le cui istruzioni per la compilazione, si segnala, sono state aggiornate con i nuovi termini di presentazione richiesti per il 2019 e con la nuova misura unica dell’agevolazione.
Si ricorda, inoltre, che:
– in relazione alla presentazione della comunicazione per l’accesso, nessun documento deve essere allegato al modello (quali ad esempio fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione delle spese, documento d’identità);
– l’attestazione sull’effettuazione delle spese non deve essere prodotta in relazione alla “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, ma soltanto in relazione alla “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” e, in ogni caso, non deve essere presentata con il modello ma soltanto conservata.
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