Regime forfettario, senza IVA anche le note di variazione: novità e chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 227 dell’11 luglio 2019.

L’emissione della nota di creditosegue lo stesso regime fiscaleapplicato per la fattura originaria.

La richiesta di chiarimenti arriva da un CTU che, in riferimento ad un procedimento giudiziario pendente in Tribunale, ha emesso due fatture senza applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto seguendo le regole previste per i soggetti in regime forfettario.

In seguito alla contestazione della controparte in merito all’importo indicato in fattura, con un accordo transattivo tra le parti è stato ridotto l’importo della prestazione indicato, con la necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione.

Anche in questo caso, ribadisce l’Agenzia delle Entrate, non sarà necessario applicare l’IVA qualora il contribuente rientri nel regime forfettario.

Regime forfettario, note di variazione senza IVA

Nella risposta all’interpello n. 227 dell’11 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate parte definendo la transazione, ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile, come un contratto con il quale le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una lite.

È il caso oggetto di chiarimenti, per il quale mediante un accordo transattivo è stata ridotta la somma di una fattura relativa a prestazioni svolte da un CTU, modifica che ha ridotto l’ammontare imponibile iniziale.

L’operazione, a livello fiscale, richiede l’emissione di una nota di variazione in diminuzione che, specifica l’Agenzia delle Entrate, segue il regime fiscale applicato in sede di emissione della fattura originaria. Regime forfettario sempre “salvo”, quindi, dall’applicazione dell’IVA.

Regime forfettario, nota di variazione per accordo transattivo senza applicazione IVA

L’Agenzia delle Entrate per rispondere al quesito contenuto nell’interpello n. 227, richiama quanto previsto dall’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633che al comma 2 prevede:

“Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (…) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.

Il richiamo alle “figure simili” in relazione alle cause che consentono l’emissione della nota di variazione estende a più casi la possibilità di riduzione dell’imponibile di un’operazione già fatturata, fermo restando la necessità che la variazione sia registrata secondo le regole previste dal DPR IVA.

L’accordo transattivo rientra nelle ipotesi in cui è ammessa la possibilità di emissione di una nota di variazione in diminuzione, a patto che la stessa venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria.

Se la fattura originaria è stata emessa in regime forfettario, il quale esonera dal versamento IVA e dagli adempimenti collegati i titolari di partita IVA che lo applicano, sarà necessario seguire lo stesso regime anche in caso di emissione di una nota di variazione.

FONTE: