Ieri la Camera ha approvato, con 270 voti favorevoli, 33 contrari e 49 astenuti, il Ddl. di conversione del DL 34/2019, che ora passa all’esame del Senato per il voto definitivo. Il testo conferma la proroga dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.

L’art. 12-quinquies del “DL crescita”, inserito in sede di conversione, infatti, prevede la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:
– che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2019;
– nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze.

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore (si veda, da ultimo, il DPCM 15 giugno 2016), l’intervento di quest’anno si presenta più ampio, in quanto:
– ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2019;
– non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

La nuova scadenza del 30 settembre 2019 può quindi riguardare anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio “ai 180 giorni”) o della data di chiusura del periodo d’imposta (soggetti “non solari”).
Viene inoltre espressamente previsto, analogamente agli anni scorsi, che la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese “trasparenti” ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR, aventi i suddetti requisiti.

La norma inserita nel “DL crescita” non prevede invece espressamente che la proroga si applichi anche:
– ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al previsto limite (pari a 5.164.569 euro);
– ai c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 e ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014.
Tuttavia, in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore, stante l’analogia con gli attuali ISA, deve ritenersi che possano beneficiare del differimento al 30 settembre tutti i soggetti che esercitano un’attività per la quale è stato approvato il relativo ISA, anche se ricorre una causa di esclusione (diversa dal limite di ricavi o compensi) dello stesso, o sono esclusi per legge dalla relativa applicazione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6 luglio 2007 n. 41, § 4 e comunicato stampa Min. Economia e Finanze 13 giugno 2013).

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga, rimangono invece fermi i termini ordinari del prossimo 1° luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica) o del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Si tratta, ad esempio:
– delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
– dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
– dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione;
– degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Il differimento al 30 settembre del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:
– per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (il giorno 16 cade di sabato);
– per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato).

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del “DL crescita”, il prossimo 2 dicembre scadrà anche il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP 2019, da parte dei contribuenti con periodo d’imposta 2018 coincidente con l’anno solare. Modificando l’art. 2 del DPR 322/98, è stato infatti disposto il differimento, a regime, del termine di trasmissione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:
– dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari” (termine che quest’anno, cadendo di sabato, slitta al 2 dicembre);
– dalla fine del nono a quella dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

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