Si apre una nuova fase per la rottamazione-ter: quella dell’invio ai contribuenti, entro il 30 giugno, delle risposte da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

Nelle comunicazioni che saranno trasmesse l’Agenzia delle entrate-riscossione indicherà le seguenti informazioni:

  • accoglimento o eventuale rigetto della dichiarazione di adesione;
  • eventuali carichi che non possono rientrare nella Definizione agevolata;
  • importi da pagare e la data in cui effettuare il pagamento (si ricorda, a tal proposito, che il pagamento della prima rata è fissato per il 31 luglio).

Più precisamente, sono previste 5 differenti tipologie di lettere, ognuna caratterizzata da uno specifico codice riportato in prima pagina, nel campo “Documento rif.”.

codici sono i seguenti:

  • AT – Accoglimento totale della tua richiesta: questo modello di comunicazione sarà inviato solo nel caso in cui i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata siano interamente “rottamabili”. La lettera conterrà quindi anche l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata nonché il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione rateale richiesta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate);
  • AP  Accoglimento parziale della tua richiesta: questo modello di comunicazione è invece riservato ai casi in cui i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione siano solo in parte “rottamabili”. La lettera indicherà quindi gli importi da pagare a titolo di Definizione agevolata (con la ripartizione dell’importo dovuto in base al numero di rate richieste) e quelli da pagare in quanto “non rottamabili”;
  • AD: questo particolare modello è riservato ai casi in cui i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione siano tutti “rottamabili” ma nessun importo risulti dovuto; pur potendo quindi il contribuente beneficiare della rottamazionenella lettera non troverà indicato alcun importo da pagare;
  • AX: i contribuenti raggiunti da questa comunicazione sono quelli che presentano debiti “rottamabili”, a fronte dei quali nessun importo risulta dovuto, e debiti “non rottamabili”. Nella comunicazione sarà pertanto indicato soltanto l’importo da pagare per i debiti “non rottamabili”;
  • RI – Rigetto: quest’ultima comunicazione è riservata ai casi in cui, purtroppo, i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione non risultino essere “rottamabili”. Nella lettera sarà quindi indicato l’importo dovuto (con riferimento al quale non sarà possibile beneficiare dello sconto delle sanzioni e degli interessi di mora).

Unitamente alla comunicazione, poi, i contribuenti riceveranno i primi 10 bollettini per il pagamento delle prime dieci rate: sarà poi la stessa Agenzia delle entrate-Riscossione a trasmettere gli altri bollettini prima della scadenza dell’undicesima rata.

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